Scadenze



SCADENZE GENNAIO 2013
12 gennaiofino all’11 gennaio 2013, data prevista dalle disposizioni transitorie dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, l’organizzazione dei corsi deve rispettare unicamente quanto stabilito dagli accordi 21 dicembre 2011, n. 221 e 25 luglio 2012, n. 223. Successivamente a tale data dovranno essere applicate tutte le procedure definite dal decreto assessoriale n. 1619/12.

15 gennaioSETTORE ESTRATTIVO (Lavori in sotterraneo - Cave e torbiere). Entro questa data il "titolare" ex art. 2, comma 1, lettera B, D.lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni

26 gennaio: scade il termine entro il quale lavoratori, dirigenti e preposti devono aver portato a termine un percorso formativo conforme alle previsioni normative e dei contratti collettivi di lavoro, seppure non conforme all'Accordo Stato-Regioni 221/2011, per poter legittimamente usufruire dell'esonero dai corsi previsti da detto Accordo.


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Check list Sicurezza

ENTRO IL 15 MARZO 2013
SETTORE ESTRATTIVO (Lavori in sotterraneo - Cave e torbiere). Entro questa data il "titolare" ex art. 2, comma 1, lettera B, D.lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno 3 giorni.


ENTRO 31 OTTOBRE 2013
PROROGA CAMPI ELETTROMAGNETICI: sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 101 del 24 aprile 2012, è stata pubblicata la Direttiva n. 2012/11/UE che proroga il termine di cui all’articolo 1, comma 13, della direttiva 2004/40/CE, al 31 ottobre 2013. Ne consegue che - per quanto disposto dall’articolo 306, comma 3, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni – il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo VIII del “testo unico” è fissato al 31 ottobre 2013, in luogo del precedente (30 aprile 2012), individuato dall’originario termine di direttiva. Si ricorda che la scadenza del 31/10/2013 è riferita però in particolare alla definizione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione. Bisogna tuttavia considerare che sono già vigenti, (con efficacia sanzionatoria dal 1 gennaio 2009) le disposizioni generali sulla protezione dagli agenti fisici, contenute nel Capo I del Titolo VIII del testo unico. In particolare l’articolo 180 definisce quali sono gli agenti fisici di interesse della norma, e l’articolo 181- anche tramite il richiamo al più generale articolo 28 sulla valutazione dei rischi - richiede esplicitamente al datore di lavoro la valutazione dei rischi relativi a tutti gli agenti fisici e l’adozione delle opportune misure di prevenzione e protezione, indipendentemente dall’entrata in vigore dei successivi capi specifici, e con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

AZIENDE FINO A 10 LAVORATORI
Il 31/12/2012 è scaduto il termine per passare dall’Autocertificazione dei rischi alla Valutazione dei rischi. Questo significa che tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori avranno l’obbligo di aver elaborato il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) al 01.01.2013 in assenza di eventuali procedure standard approvate. Tutte le vecchie Autocertificazioni, pertanto, esauriranno la loro validità.
AZIENDE SOPRA I 10 LAVORATORI
Il 31/12/2012 è scaduto il termine per la compilazione della Valutazione del Rischio Stress. La Commissione Consultiva aveva infatti stabilito il biennio 2010-2012 come primo periodo di transizione per elaborare la valutazione, cui dovranno seguire le scadenze di adeguamento e miglioramento della valutazione stessa.
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI AZIENDA
Entro l'11/01/2013 scadono alcuni obblighi formativi relativi al nuovo Accordo Stato-Regioni: ad esempio, lavoratori, dirigenti e preposti che hanno avuto formazione ai sensi dell’arti. 37 D.Lgs.81 devono effettuare l’aggiornamento, secondo le modalità indicate.

MEMO

Si ricorda inoltre di controllare il rispetto dei seguenti adempimenti
  • Rinnovo della verifica dell’impianto di Messa Terra fatte nel 2010 (per le attività soggette a CPI) o nel 2008 per le altre aziende
  • Verifica del contenuto delle Cassette di Pronto Soccorso (sia quelle in azienda sia quelle sui veicoli aziendali) il cui contenuto ha scadenza ogni 5 anni 
  • Aggiornamento delle valutazioni del Rischio Rumore e del Rischio Vibrazioni effettuate nel 2008 
  • Aggiornamento delle valutazioni del Rischio Cancerogeno (es. per saldatura inox, lavorazione con polveri di legno duro, ecc.) effettuate nel 2009 
  • Aggiornamento dei corsi per addetto al Primo Soccorso effettuati nel 2009 

ALTRE SCADENZE
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In vigore da 23/05/2012
Verifica attrezzature di lavoro
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Sicurezza è legalità

L'Autorità Garante della Concorrenza delibera il "rating della legalità" introducendo l'adeguamento alle norme di sicurezza sul lavoro come criterio di valutazione (Delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075)

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta (Decreto-legge 1/2012)