DVR OBBLIGATORIO ANCHE PER LE AZIENDE FINO A 10 LAVORATORI
Modulo 1.1, relativo alla descrizione generale dell’azienda, compresi i dati aziendali e il sistema di prevenzione e protezione (con l’indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti);
Modulo 2, relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda, tramite la compilazione di una tabella contenente una lista di possibili pericoli.
Modulo 3, sezione prima. Nella prima sezione del Modulo 3 è possibile documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (compresi i DPI) e gli strumenti informativi eventualmente utilizzati nell’intero processo di valutazione.
Modulo 3, sezione seconda. Nella seconda sezione del modulo 3 vanno inserite misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i nominativi degli incaricati della loro realizzazione e le relative tempistiche.
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.
I livelli sono:
- Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
- Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio,
- Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
Gli accordi coinvolgono tutte le aziende che abbiano al proprio servizio anche un solo lavoratore, inteso nel senso più ampio previsto dall`articolo 2, comma i lettera a) del Dlgs 81/2008 (quindi non solo dipendenti, ma anche i praticanti degli studi professionali, esclusi solo i lavoratori domestici).
Nessun datore di lavoro piccolo o grande che sia, sfugge all`applicazione della nuova normativa.
La formazione minima da erogare e' regolata in base ai fattori di rischio presenti in azienda e non in base alle dimensioni.
Alcuni obblighi sono di immediato adempimento: tutti i nuovi assunti debbono essere avviati alla formazione conformemente ai contenuti degli accordi, prima o contestualmente all`assunzione.
Se non è possibile completare il percorso formativo prima di adibire il nuovo assunto alle proprie attività, il percorso formativo dovrà essere terminato al massimo entro sessanta giorni In caso di infortunio, bisognerà quindi dimostrare che questo non è stato causato dalla carenza di formazione, perché in caso contrario il datore di lavoro sarebbe ritenuto responsabile dell`evento lesivo.
Per i lavoratori già in forze alle aziende, gli accordi e le linee guida prevedono un graduale raggiungimento del livello formativo richiesto a seconda delle figure da formare ( fino a un termine massimo di 18 mesi dalla pubblicazione degli accordi).
Nelle aziende deve essere avviata la verifica della formazione da provare con la relativa documentazione vista l’ impossibilità di formare contemporaneamente tutti i lavoratori . La mancata o irregolare formazione dei lavoratori costituisce già di per sé fonte di responsabilità penale per il datore di lavoro, anche in assenza di infortuni.
È evidente che la responsabilità può costituire il fondamento dell`imputazione proprio se si verifica un infortunio, alla cui causa abbia concorso l`omessa o insufficiente formazione. In questo caso, il datore di lavoro avrà l`onere tutt`altro che semplice di dimostrare che non c`è nesso dì causalità fra infortunio e omessa formazione.
I corsi sulla sicurezza previsti per datori, dirigenti e lavoratori . La durata minima della formazione per dirigenti è di 16 ore.
Sono previsti aggiornamenti per minimo 6 ore ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver già svolto, gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 e gli esonerati (articolo 95 del Dlgs 626/94)
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro il 26 luglio 2012- corsi documentalmente approvati al 26 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni dell`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 per durata e contenuti
DURATA La durata minima è di 16 ore. Previsti aggiornamenti per minimo 6 ore ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, a gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all`articolo 3 del Dm 16 gennaio 1997 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell`accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Esonerati dirigenti e preposti che hanno frequentato ancora fino al 26 gennaio 2013, corsi rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento
LAVORATORI DURATA 4 ore di formazione generale + da 4 a 12 ore a seconda delle classi di rischio . Aggiornamenti ogni cinque anni
FORMAZIONE PREGRESSA Esonerati lavoratori e preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, gennaio 2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative
ESONERO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE Esonerati dirigenti e preposti che abbiano frequentato entro il 26 gennaio 2013, corsi di formazione documentalmente approvati rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.