
SCADENZE GENNAIO 2013
12 gennaio: fino all’11 gennaio 2013, data prevista dalle disposizioni transitorie dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, l’organizzazione dei corsi deve rispettare unicamente quanto stabilito dagli accordi 21 dicembre 2011, n. 221 e 25 luglio 2012, n. 223. Successivamente a tale data dovranno essere applicate tutte le procedure definite dal decreto assessoriale n. 1619/12.
15 gennaio: SETTORE ESTRATTIVO (Lavori in sotterraneo - Cave e torbiere). Entro questa data il "titolare" ex art. 2, comma 1, lettera B, D.lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni
26 gennaio: scade il termine entro il quale lavoratori, dirigenti e preposti devono aver portato a termine un percorso formativo conforme alle previsioni normative e dei contratti collettivi di lavoro, seppure non conforme all'Accordo Stato-Regioni 221/2011, per poter legittimamente usufruire dell'esonero dai corsi previsti da detto Accordo.
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Check list Sicurezza
ENTRO
IL 15 MARZO 2013
SETTORE ESTRATTIVO (Lavori in sotterraneo - Cave e
torbiere). Entro questa data il "titolare" ex art. 2, comma 1,
lettera B, D.lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un
prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese
precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno 3 giorni.
ENTRO 31 OTTOBRE 2013
PROROGA CAMPI ELETTROMAGNETICI: sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea n. 101 del 24 aprile 2012, è stata pubblicata la Direttiva n.
2012/11/UE che proroga il termine di cui all’articolo 1, comma 13, della
direttiva 2004/40/CE, al 31 ottobre 2013. Ne consegue che - per quanto disposto
dall’articolo 306, comma 3, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modifiche e integrazioni – il termine di entrata in vigore
delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo VIII del “testo unico” è
fissato al 31 ottobre 2013, in luogo del precedente (30 aprile 2012),
individuato dall’originario termine di direttiva. Si ricorda che la
scadenza del 31/10/2013 è riferita però in particolare alla definizione dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione. Bisogna tuttavia
considerare che sono già vigenti, (con efficacia sanzionatoria dal 1 gennaio
2009) le disposizioni generali sulla protezione dagli agenti fisici, contenute
nel Capo I del Titolo VIII del testo unico. In particolare l’articolo 180
definisce quali sono gli agenti fisici di interesse della norma, e l’articolo
181- anche tramite il richiamo al più generale articolo 28 sulla valutazione
dei rischi - richiede esplicitamente al datore di lavoro la valutazione dei
rischi relativi a tutti gli agenti fisici e l’adozione delle opportune misure di
prevenzione e protezione, indipendentemente dall’entrata in vigore dei
successivi capi specifici, e con particolare riferimento alle norme di buona
tecnica ed alle buone prassi.
AZIENDE FINO A 10
LAVORATORI
Il 31/12/2012 è scaduto il termine per
passare dall’Autocertificazione dei rischi alla Valutazione dei rischi. Questo significa che tutti i datori di
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori avranno l’obbligo di aver elaborato il Documento
di Valutazione dei rischi (DVR) al 01.01.2013 in assenza di eventuali procedure
standard approvate. Tutte le vecchie Autocertificazioni, pertanto, esauriranno
la loro validità.
AZIENDE SOPRA I 10 LAVORATORI
Il 31/12/2012 è scaduto il termine per
la compilazione della Valutazione del Rischio Stress. La Commissione Consultiva aveva
infatti stabilito il biennio 2010-2012 come primo periodo di transizione per
elaborare la valutazione, cui dovranno seguire le scadenze di adeguamento e
miglioramento della valutazione stessa.
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI AZIENDA
Entro l'11/01/2013 scadono alcuni obblighi formativi relativi al nuovo Accordo
Stato-Regioni: ad esempio,
lavoratori, dirigenti e preposti che hanno avuto formazione ai sensi dell’arti.
37 D.Lgs.81 devono effettuare l’aggiornamento, secondo le modalità indicate.
MEMO
Si ricorda inoltre di controllare il
rispetto dei seguenti adempimenti
- Rinnovo della verifica dell’impianto
di Messa Terra fatte nel 2010 (per le attività soggette a CPI) o nel
2008 per le altre aziende
- Verifica del contenuto delle Cassette
di Pronto Soccorso (sia quelle in azienda sia quelle sui veicoli
aziendali) il cui contenuto ha scadenza ogni 5 anni
- Aggiornamento delle valutazioni
del Rischio Rumore e del Rischio Vibrazioni effettuate nel
2008
- Aggiornamento delle valutazioni
del Rischio Cancerogeno (es. per saldatura inox, lavorazione con
polveri di legno duro, ecc.) effettuate nel 2009
- Aggiornamento dei corsi per addetto
al Primo Soccorso effettuati nel 2009
ALTRE SCADENZE